Martedì, 19 Marzo 2024

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Quando le parole complicano le cose…

1.Parti: i due coniugi che hanno celebrato il matrimonio della cui validità si discute.

2. Attore/Attrice (o “parte attrice”): il coniuge che introduce la causa. Il termine deriva dal diritto romano: “attore” è colui che “inizia l’azione legale”.

3.Convenuto/Convenuta (o “parte convenuta”): l’altro coniuge, quello che non introduce la causa, e che viene chiamato a partecipare (“convenire”, cioè “venire con”), per dare la sua versione dei fatti.

4.Vicario Giudiziale: dirige e presiede l’attività del Tribunale ecclesiastico curandone il corretto ed efficace funzionamento. Si chiama “Vicario” perché agisce a nome e per conto dei Vescovi ai quali il Tribunale fa riferimento.

5.Vicari Giudiziali aggiunti: Giudici nominati dalla Conferenza Episcopale Piemontese che cooperano con il Vicario Giudiziale nell’organizzazione del Tribunale.

IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO PEDEMONTANO

QUESTO TRIBUNALE, COME GLI ALTRI IN ITALIA, FU ISTITUITO CON IL MOTU PROPRIO “QUA CURA” DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI L’8 DICEMBRE 1938, venne costituito nel suo organico dai Vescovi della Regione Ecclesiastica Piemontese il 27 settembre 1939 ed iniziò la sua attività il 1° gennaio del 1940.


Non è un Tribunale Ordinario, ma un Tribunale Speciale con competenza esclusiva sulle cause di nullità di matrimonio, che sono così state sottratte ai Tribunali diocesani che ogni chiesa particolare dovrebbe avere e non solo sulla carta. È un Tribunale di prima e seconda istanza. Giudica in prima istanza con competenza territoriale sulle diocesi della Regione Ecclesiastica Piemontese, che comprende anche la Valle D’Aosta, e giudica in seconda istanza gli appelli provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure.


Sulle cause decise in primo grado definitivo di giurisdizione dal Tribunale Regionale Piemontese è competente, per il secondo grado, il Tribunale Lombardo, anche se le parti possono avvalersi altresì del diritto di ricorrere in appello direttamente al Tribunale Apostolico della Rota Romana, che nel caso concreto funge da Tribunale di secondo grado. Una causa decisa affermativamente con sentenza di primo grado a Torino, poi riformata dopo il rinvio ad esame ordinario con sentenza negativa in secondo grado di giurisdizione, può essere confermata come spesso accade, o cassata definitivamente in un terzo grado di giudizio di merito: in questo caso è competente esclusivamente il Tribunale della Rota Romana.