Martedì, 19 Marzo 2024

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Quando le parole complicano le cose…

1.Parti: i due coniugi che hanno celebrato il matrimonio della cui validità si discute.

2. Attore/Attrice (o “parte attrice”): il coniuge che introduce la causa. Il termine deriva dal diritto romano: “attore” è colui che “inizia l’azione legale”.

3.Convenuto/Convenuta (o “parte convenuta”): l’altro coniuge, quello che non introduce la causa, e che viene chiamato a partecipare (“convenire”, cioè “venire con”), per dare la sua versione dei fatti.

4.Vicario Giudiziale: dirige e presiede l’attività del Tribunale ecclesiastico curandone il corretto ed efficace funzionamento. Si chiama “Vicario” perché agisce a nome e per conto dei Vescovi ai quali il Tribunale fa riferimento.

5.Vicari Giudiziali aggiunti: Giudici nominati dalla Conferenza Episcopale Piemontese che cooperano con il Vicario Giudiziale nell’organizzazione del Tribunale.

6.Collegio: l’insieme dei tre Giudici che pronunzieranno la sentenza.

7.Preside (o Presidente di causa): il Giudice che presiede il Collegio.

8.Uditore/Istruttore: il Giudice che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni.

9.Difensore del Vincolo: Un tempo veniva chiamato “l’avvocato del diavolo”. In realtà è una figura essenziale nel processo, per garantire il contraddittorio necessario all’accertamento della verità e deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità e lo scioglimento del matrimonio in esame.

10.Promotore di giustizia: figura del Tribunale che ha diritto ad impugnare la nullità del matrimonio ed è posto a tutela della legge processuale.

11.Patrono: nel linguaggio dei Tribunali Ecclesiastici, indica l’Avvocato della parte in causa. Se è di fiducia, l’onorario è a carico delle parti, se è Patrono stabile l’onorario è a carico della C.E.I. Sia il Patrono di fiducia che il Patrono stabile possono essere nominati d’ufficio qualora il Presidente di Collegio ne verifichi la necessità.

12.Libello: breve esposto presentato dalla parte che introduce la causa, con il racconto della vicenda matrimoniale e l’individuazione, seppur sommaria, dei capi di nullità invocati.

13.Testi: persone indicate dalle parti in quanto informate sulla vicenda matrimoniale in esame. L’elenco dei testimoni è allegato al libello.

14.Capi di nullità: i motivi per cui il matrimonio potrebbe essere nullo e sui quali si deve indagare. Rientrano per lo più in due grandi categorie: le simulazioni (quando ci si sposa escludendo la procreazione della prole o la fedeltà o l’indissolubilità o il sacramento) e i casi di incapacità consensuale (quando si è in presenza di disturbi o patologie di tipo psichico, oppure non si è psicologicamente liberi nello scegliere di sposarsi).

15.Dubbio concordato o formula del dubbio: i capi di nullità ammessi e che devono essere verificati nel singolo concreto processo.

16.Istruttoria: fase nella quale si raccolgono tutte le prove, sentendo i testi e acquisendo i documenti.

17.Decreti: gli atti autoritativi con i quali il Giudice preposto regola lo svolgimento del processo e dà disposizioni in merito alle questioni che possono insorgere.

18.Istanze: le richieste delle parti durante il corso dell’istruttoria.

19.Pubblicazione degli atti: con essa il Giudice permette alle parti con modalità diversificate - a seconda che siano o no rappresentate dai Patroni - di prendere visione del materiale istruttorio presso la cancelleria del Tribunale.

20.Conclusione in causa: la si decide con un decreto quando la causa di nullità è sufficientemente istruita e non vi sono ulteriori istanze delle parti. Ad essa seguono la presentazione delle Difese delle parti in causa, delle Osservazioni del Difensore del vincolo e la decisione finale del Collegio.

21.Sentenza: l’atto del Collegio che conclude il processo, dichiarando valido o nullo il matrimonio in questione, con le relative argomentate motivazioni. Non è più richiesto un secondo grado di giudizio; perché la sentenza di nullità possa permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico, occorre che divenga esecutiva, trascorsi i termini di legge in assenza di impugnazione. Pertanto è necessario che tutta la procedura sia conclusa, prima di iniziare le pratiche per un nuovo matrimonio.

22.Decreto di esecutività: è un decreto rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, necessario per il procedimento di “delibazione”, cioè il riconoscimento in sede civile del provvedimento giudiziario emesso dall’autorità ecclesiastica.